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Emanata l’ordinanza con le misure di prevenzione del rischio di incendi boschivi

Emanata l’ordinanza con le misure di prevenzione del rischio di incendi boschivi

19 Giugno 2026 | by redazione Labtv
Emanata l’ordinanza con le misure di prevenzione del rischio di incendi boschivi
Attualità
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L‘assessore all’Ambiente Oberdan Picucci rende noto che, con ordinanza n. 51/2026, sono state emanate le disposizioni per l’applicazione delle misure di prevenzione del rischio di incendi boschivi valevoli  fino al 30 settembre.

Il provvedimento prevede il divieto: di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione; di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti; di accensione di fuochi all’aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 m da essi, nonché nei pascoli; di compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli: usare motori o fornelli che producano faville o brace; usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli; far brillare mine; fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;  di accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come “lanterne volanti”, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici a 2 una distanza non inferiore a 1 km dalle superfici boscate e pascoli, salvo eventuali deroghe autorizzate con ordinanza del Sindaco nel caso di manifestazioni pubbliche, con l’apprestamento di relative misure di prevenzione incendi.

L’ordinanza contiene, inoltre, specifiche disposizioni: per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi; per le aree di attività turistiche e ricettive; per la gestione dei terreni incolti e al riposo e divieto di bruciatura della vegetazione spontanea; per la realizzazione delle fasce protettive dei campi coltivati e divieti di abbruciatura delle stoppie e dei residui vegetali; per le attività ad alto rischio esplosivo e per le aree boscate.

La mancata osservanza dei divieti e degli obblighi contenuti nell’ordinanza comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione statale e regionale vigente, nonché l’applicazione delle eventuali sanzioni penali.

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