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Benevento, l’anticipo blocca Gori. Ecco perché il portiere giallorosso non potrà rientrare a Melfi

Benevento, l’anticipo blocca Gori. Ecco perché il portiere giallorosso non potrà rientrare a Melfi

29 Settembre 2015 | by admin
Benevento, l’anticipo blocca Gori. Ecco perché il portiere giallorosso non potrà rientrare a Melfi
Sport
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gori

Una piccola beffa per il Benevento ma, soprattutto, per Pier Graziano Gori che dovrà ancora aspettare per il suo debutto in campionato. L’estremo difensore giallorosso sarà costretto a saltare anche la trasferta di Melfi per sole 24 ore, anche meno.

Ricordiamo, infatti, che in merito al “caso Nocerina” il portiere è stato squalificato per mesi 3 e giorni 10 con un provvedimento pubblicato il giorno 22 giugno, ma efficace a partire dal giorno successivo. Facendo due calcoli si arriva proprio al 3 ottobre, data nella quale il Benevento scenderà in campo al “Valerio” di Melfi. Siccome il provvedimento parla di “3 mesi e 10 giorni di squalifica” e non di “scadenza”, si evincerebbe che il giorno 3 ottobre sia il dies ad quem, ovvero giorno si che computa nel calcolo.

Un caso particolare che, comunque, ha messo in azione lo stesso calciatore e la segreteria della società che hanno provato a raccoglier informazioni ed a risolvere, comunque, un cavillo non da poco conto e che potrebbe fungere anche da precedente.

Insomma, a quanto pare l’estremo difensore giallorosso dovrà rimandare ancora per uno strano scherzo di tempistiche, come se a squalifica durasse “3 mesi e 17 giorni”. Gori dovrebbe tornare, così, ad indossare i guantoni l’11 ottobre nella gara interna col Monopoli.

Di seguito riportiamo il testo del Com. Uff. n. 317/A della F.I.G.C., pubblicato in data 22 Giugno 2015, nella parte relativa a Pier Graziano Gori:

Piergraziano GORI, per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l’A.G.S. NOCERINA S.R.L., nelle stagione sportive 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013 compensi in nero per euro 61.450,00 di cui euro 27.540,00 dalla P.M.CO. S.R.L., euro 7.000,00 dalla TIRRENIA COSTRUZIONI S.R.L. ed euro 27.000,00 dalla EURO BIT S.R.L., tutte società direttamente riconducibile ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che all’epoca dei fatti hanno ricoperto la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.”;

“rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 2 giornate di squalifica e di euro 2.664,00 di ammenda nei confronti del Sig. Luigi AMABILE, di giorni 80 di squalifica e di euro 16.660,00 di ammenda nei confronti del Sig. Gaetano AUTERI, di 3 mesi e 10 giorni di squalifica e di euro 13.300,00 di ammenda nei confronti del Sig. Riccardo BOLZAN, di 3 mesi e 10 giorni di squalifica e di euro 13.300,00 di ammenda nei confronti del Sig. Alessandro BRUNO, di 1 giornata di squalifica e di euro 1.333,00 di ammenda nei confronti del Sig. Vincenzo DE LIGUORI, di 2 giornate di squalifica e di euro 2.666,00 di ammenda nei confronti del Sig. Raffaele DE MARTINO, di 3 mesi e 10 giorni di squalifica e di euro 13.300,00 di ammenda nei confronti del Sig. Roberto DI MAIO, di 3 mesi e 10 giorni di squalifica e di euro 13.300,00 di ammenda nei confronti del Sig. Piergraziano GORI, di 3 giornate di squalifica e di euro 6.000,00 di ammenda nei confronti del Sig Gaetano IANNINI, di 2 mesi di squalifica e di euro 10.000,00 di ammenda nei confronti del Sig. Maikol NEGRO, di 3 mesi e 10 giorni di squalifica e di euro 13.300,00 di ammenda nei confronti del Sig. Marco POMANTE, di 6 giornate di squalifica e di euro 4.000,00 di ammenda nei confronti del Sig. Simone SANNIBALE, di 1 giornata di squalifica e di euro 1.333,00 di ammenda nei confronti del Sig. Paolo SARDO e di 2 giornate di squalifica e di euro 2.664,00 di ammenda nei confronti del Sig. Manuel SCALISE”.

 

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