Con ordinanza sindacale, per tutta la durata della tradizionale Festa della Madonna delle Grazie (dal 30 giugno al 3 luglio), è stato vietato ai titolari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, anche di natura temporanea e ambulante, nonché agli artigiani che effettuano vendita per asporto di vendere bevande di qualsiasi tipo in bottiglie di vetro e/o lattine metalliche.
Le stesse dovranno essere vendute o somministrate in appositi bicchieri monouso. Il predetto divieto è esteso anche agli esercizi che vendono bevande a mezzo apparecchi e/o distributori automatici per cui i titolari dovranno provvedere ad adottare apposite misure di sospensione dell’attività.