Razzano smentisce Sguera sul depuratore ASI: “Nel 2025 nessun superamento dei limiti. Ricostruzione fantasiosa”
“Le dichiarazioni diffuse da organi di stampa poco e male informati, e poi acriticamente rilanciate dal consigliere comunale Vincenzo Sguera, impongono alcune precisazioni, da rendere pubblicamente e da riservare poi alle competenti sedi.
La ricostruzione che ne è scaturita è fantasiosa e rischia di indurre l’opinione pubblica a conclusioni che non trovano alcun riscontro nella documentazione tecnica disponibile, ledendo peraltro la dignità delle persone chiamate in causa.
Primo: la natura del controllo del 3 settembre 2025
Il controllo del 3 settembre 2025 non fu eseguito dall’ARPAC sul depuratore ASI nell’ambito di una propria attività ispettiva. Il campionamento fu effettuato dalla Capitaneria di Porto di Torre del Greco, in esecuzione di una richiesta della Procura della Repubblica del 20 agosto 2025, che aveva disposto una vasta campagna di controlli su numerosi scarichi fluviali dell’intero territorio regionale.
L’attività investigativa era stata avviata a seguito di rilievi effettuati mediante sorvoli in elicottero, dai quali erano emerse anomalie in diversi corsi d’acqua della Campania. È quindi oggettivamente inesatto sostenere – come ha fatto il consigliere Sguera – che quel controllo fosse conseguenza di una specifica segnalazione riguardante il depuratore ASI o che costituisse la prova di un allarme già noto e circoscritto al fiume Calore.
Secondo: il significato del parametro “Ecotossicologia”
Il significato del parametro “Ecotossicologia” è stato rappresentato in modo improprio, verosimilmente perché se ne ignora il contenuto tecnico.
Il test di ecotossicità non identifica la presenza di uno specifico inquinante, non misura il superamento dei limiti di legge delle sostanze previste dalla normativa e non dimostra l’esistenza di un inquinamento del corpo idrico.
Si tratta di un saggio biologico che valuta l’effetto complessivo di un campione su organismi acquatici sensibili. Un eventuale esito di non conformità rappresenta un elemento tecnico che richiede approfondimenti, ma non equivale affatto all’accertamento di un danno ambientale. Tanto è vero che nessuna prescrizione venne notificata ai gestori dell’impianto.
Terzo: il dato omesso – e il più importante
Dai rapporti di prova dell’ARPAC relativi a quel controllo non risultavano superamenti dei limiti di emissione previsti dalla normativa vigente per i parametri analizzati. Questo è comprovato dal fatto che nessuna irregolarità venne notificata al gestore. In altre parole, tutti i parametri chimico-fisici sottoposti a verifica risultavano nei limiti di legge.
Ancora più significativo è il fatto che tutti i controlli analitici effettuati nel corso dell’intero anno 2025 da un laboratorio esterno accreditato, incaricato del monitoraggio periodico dell’impianto, hanno sempre certificato la piena conformità dello scarico ai limiti previsti dalla normativa vigente. Per l’anno 2025 si tratta di:
52 rapporti di prova relativi ad acque reflue grezze e depurate, acque di seconda pioggia, acqua di falda;
8 rapporti di prova relativi a campioni di fanghi biologici;
14 rapporti di prova relativi ad analisi per caratterizzazione rifiuti;
1 relazione tecnica di impatto acustico;
2 relazioni tecniche per emissioni in atmosfera.
A ciò si aggiunga che il biologo interno dell’azienda – laureato e abilitato – ha svolto quotidianamente tutte le prove chimiche e biologiche.
Anche questi sono fatti documentali, non opinioni. Risulta quindi priva di fondamento l’insinuazione secondo cui chi amministrava la società nel 2025 avrebbe dovuto «informare» o «relazionare» di chissà quali criticità. I dati disponibili non evidenziavano alcuna criticità da segnalare.
Il metodo, prima ancora del merito
Colpisce, infine, che il consigliere Sguera – pur non avendo verificato l’attendibilità delle fonti giornalistiche – abbia ritenuto di lanciare accuse personali e di scomodare categorie come la «fedeltà di partito che sostituisce la competenza». Se solo avesse avuto la competenza tecnica per comprendere il significato del parametro “Ecotossicità”, forse si sarebbe astenuto dal costruire un teorema accusatorio su un dato che non dimostra ciò che lui sostiene. Il suo stesso comunicato dimostra che non vi è interlocuzione possibile se non nelle sedi opportunamente delegate alla valutazione legale di simili affermazioni.
Il dibattito pubblico deve fondarsi sui fatti, non su illazioni. I fatti, allo stato, dicono questo:
il controllo del 3 settembre 2025 rientrava in una vasta attività investigativa riguardante numerosi scarichi della Campania;
dai rapporti di prova ARPAC non risultavano superamenti dei limiti di legge per i parametri analizzati e nessuna irregolarità è stata notificata al gestore;
nel corso dell’intero 2025 i controlli eseguiti da laboratorio esterno accreditato hanno sempre certificato la conformità dello scarico ai limiti previsti dalla normativa.
La verità si dimostra con i documenti. Le insinuazioni, invece, si discutono davanti a un giudice.”




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