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Cromo a Ponte Valentino, dal Comune ordinanza sospensione ad horas della linea produttiva dell’azienda “Leonardo”

Cromo a Ponte Valentino, dal Comune ordinanza sospensione ad horas della linea produttiva dell’azienda “Leonardo”

15 Maggio 2019 | by Anna Liguori
Cromo a Ponte Valentino, dal Comune ordinanza sospensione ad horas della linea produttiva dell’azienda “Leonardo”
Attualità
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Riceviamo e pubblichiamo l’ordinanza del sindaco Mastella:

“Premesso
che la ditta Leonardo Spa – divisione elicotteri Benevento, sita nella Zona Industriale di Ponte Valentino a Benevento, in data 14.5.2019 ha dato avvio alla procedura ai sensi dell’art. 242 del d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii, avendo riscontrato, nell’ultima campagna di monitoraggio delle acque dei pozzi presenti nelle aree perimetrali del proprio sito industriale, la contaminazione delle acque sotterranee per il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) previste dal D.Lgs. 152/06, relativamente ai parametri riguardanti la presenza di Cromo esavalente e, Cromo totale;
che a tal fine, il Prefetto di Benevento, con nota del 14.5.2019, inoltrata a tutti gli Enti interessati (Provincia di Benevento, Area di Sviluppo Industriale (ASI) di Ponte Valentino, ASL di Benevento, ARPAC, Stazione Carabinieri di Benevento – Corpo forestale, Regione Campania ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali; Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; Società Leonardo Spa Divisione elicotteri, Ente Idrico Campano) ha convocato una riunione presso la locale Prefettura alle ore 12,00, del giorno 15.5.2019, avente ad oggetto: Società Leonardo S.p.A. Divisione Elicotteri (“Leonardo”), comunicazione misure di prevenzione e messa in sicurezza riferite a minaccia di danno ambientale determinatasi in Contrada Ponte Valentino (zona industriale), SS 90 bis, a Benevento;

Visti
gli esiti dell’incontro, nel quale si è affermata la competenza della Provincia di Benevento in ordine alla interdizione dell’uso delle acque provenienti dalla falda in questione, e dunque sia dei pozzi privati che delle attività industriali che quelle acque utilizzano nel ciclo produttivo, nonché la competenza della Polizia Municipale di Benevento a procedere, unitamente alla Polizia Provinciale, alla verifica della presenza di eventuali emungimenti non autorizzati;

Ritenuto
che, diversamente da quanto affermato Società Leonardo Spa nella sua nota, si ritiene sussistere le condizioni di emergenza di cui alla lettera T) dell’art. 240 del D.Lgs 152/2006, atteso che lo stesso prevede, nella “presenza di quantità significativa di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiale o nella falda”, le condizioni che rendono necessaria l’esecuzione di interventi di emergenza;

Visto
che la Società Leonardo Spa ha comunque avviato la procedura prevista dall’art. 242 del Dlgs 152/2006, avviando il piano di caratterizzazione;

Considerato
che nell’odierna si è convenuto che di primario interesse risulta evitare, sia il perpetuarsi delle attività idonee a creare l’inquinamento denunciato, sia l’uso delle acque di falda che possono essere contaminate e che pertanto, in via cautelativa e precauzionale, per tutelare la pubblica e privata incolumità, occorre disporre l’immediata interruzione della linea produttiva e/o delle attività individuate dalla Società Leonardo Spa quali potenzialmente inquinanti, oltre al divieto assoluto di emungimento ed utilizzo delle acque di falda nelle zone limitrofe del sito di cui all’oggetto;
Visti
il T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265;
il D.L.gs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per la incolumità pubblica ed in particolare l’art. 50;
il D.lgs 152/2006 “ norme in materia ambientale”;

Viste altresì, le norme igienico sanitarie vigenti a tutela del consumo umano

ORDINA
alla Azienda Leonardo Elicotteri Spa, sita nella Zona Industriale di Ponte Valentino di Benevento di sospendere, ad horas, della linea produttiva e/o le attività da cui si origina, presumibilmente, lo sversamento delle sostanze inquinanti sopra menzionate;
Il divieto assoluto, in via cautelativa e precauzionale, di emungimento ed utilizzo delle acque di falda nelle zone limitrofe al sito in oggetto indicato, a titolo irriguo, di utilizzo umano e/o animale e a fini produttivi, entro un raggio che sarà individuato dalla Provincia di Benevento;

PRECISA
che i destinatari del presente atto sono tutti i proprietari e/o conduttori ad altro titolo di abitazioni e/o fondi agricoli, i pozzi e le attività commerciali e produttive ricadenti nel raggio che sarà definito dalla Provincia di Benevento;
che la Provincia di Benevento, competente “ratione materiae”, predisporrà, con la richiesta urgenza, la predisposizione di provvedimenti ablatori destinati ai soggetti che ricadono nella zona interessata dall’utilizzo della falda, a titolo irriguo, di utilizzo umano e/o animale e a fini produttivi;

DISPONE
che la presente ordinanza, a cura del Segretario Generale, sarà resa nota a tutta la cittadinanza mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune;
che copia della presente ordinanza venga trasmessa sia alla Provincia di Benevento affinché provveda alla predisposizione di provvedimenti ablatori di propria competenza e alla notifica a tutti i soggetti interessati;
che la presente ordinanza venga trasmessa al Comando Vigili Urbani perché provveda alla verifica, nella fascia di rispetto che varrà individuata dalla Provincia di Benevento, dell’esistenza di emungimenti non autorizzati e alla loro immediata interruzione;

Copia del presente provvedimento sarà trasmesso, per conoscenza e per eventuali adempimenti di propria competenza a:
Prefettura di Benevento
Provincia di Benevento
Area di Sviluppo Industriale (ASI) di Ponte Valentino
ASL
ARPAC
Stazione Carabinieri di Benevento – Corpo forestale
Regione Campania ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali;
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
Società Leonardo Spa Divisione elicotteri
Ente Idrico Campano

A norma dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90 si avverte che avverso la presente ordinanza in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale della Regione Campania o in alternativa al Presidente della repubblica ai sensi dell’art. 98 del DPR 24 novembre 1971 entro 120 giorni dalla pubblicazione.”

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