breaking news

Benevento| Confsal  FL critica su CCNL dirigenza  amministrativa e dei segretari comunali

Benevento| Confsal  FL critica su CCNL dirigenza amministrativa e dei segretari comunali

4 Gennaio 2021 | by Enzo Colarusso
Benevento| Confsal  FL critica su CCNL dirigenza  amministrativa e dei segretari comunali
Attualità
0
La CONFSAL Funzioni Locali, rappresenta e osserva, che in data 17.12.2020 è stato sottoscritto tra ARAN/Sindacati il CCNL2016/2018 (UNICO),  per i Dirigenti delle Regioni ed Autonomie Locali, per i Dirigenti Amministrativi, tecnici e professionali del SSN e per i Segretari Comunali e Provinciali. Si premette, che a parere della CONFSAL Funzioni Locali, con la sottoscrizione del predetto CCNL in epigrafe citato della Dirigenza Pubblica e dei Segretari Comunali e Provinciali, ci sarebbero da rilevare delle profonde disparità di trattamento economico/giuridico tra la Dirigenza Pubblica e altre categorie di dipendenti dello stesso Comparto Funzioni Locali, in palese contrasto sia a delle norme sancite dal Testo Unico del Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i Pubblico Impiego. che da  autorevoli orientamenti giurisprudenziali . Una severa criticità da rilevare sarebbe sul “Patrocinio Legale” qualora la Dirigenza Pubblica dovesse affrontare un procedimento per responsabilità civile, contabile o penale, per atti connesso all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti di Ufficio, dando la possibilità alla Dirigenza, a scegliere di suo gradimento un proprio legale di fiducia messo a disposizione dell’Ente di appartenenza (Capo IV -ART. 82 CCNL 2016/2018). Inoltre, a parere della CONFSAL Funzioni Locali, nel CCNL 2016/2018 ART. 83, è stato previsto per la stessa Dirigenza Pubblica, la copertura assicurativa per la responsabilità civile, ove gli Enti pubblici di riferimento, garantiscono con oneri a proprio carico, una adeguata copertura assicurativa, per la responsabilità civile di TUTTI I DIRIGENTI, ivi comprese le spese di assistenza tecnica e legale ai sensi dell’ART. 82 in epigrafe citato, prevedendo anche convenzioni associative tra Enti e Aziende di riferimento .!
Un altro importante punto dolente e con palese disparità di trattamento giuridico/economico tra la DIRIGENZA PUBBLICA E ALTRE CATEGORIE DI DIPENDENTI, sarebbe la rilevazione dell’orario di lavoro/servizio, con l’utilizzo del BADGE ELETTRONICO MARCATEMPO (come previsto anche dall’art. 22, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della Legge n. 724 del 23.12.1994 e direttive del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 58089-18.10.3 del 30.11.1990; n. 83203-18.10.3 del 13.12.1991; n. 87420/18.10.3 del 01.04.1992; n. 8/93 del 09.03.1993; n. 3/94 del 16.02.1994; n. 21/95 del 08.11.1995 e n. 7/95 del 24.02.1995 ancora vigenti).   ” Difatti, all’art. 13 CCNL 2016/2018 della Dirigenza Pubblica. NON PREVEDE SPECIFICAMENTE L’OBBLIGO DI UTILIZZO DEL BADGE MARCATEMPO ELETTRONICO PER I DIRIGENTI E SEGRETARIO COMUNALE E PROVINCIALE (cfr Sentenza n. 1763/2007 del Consiglio di Stato) .!
La CONFSAL Funzioni Locali, tiene anche a precisare, che sarebbe opportuno per evitare palese sperequazioni, fare rientrare nei compiti istituzionali e del servizio, TUTTI  i compensi e indennità accessorie di posizione e di risultato alla Dirigenza Pubblica ai sensi dell’art. 24, comma 3, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i. Testo Unico Pubblico Impiego, ONNICOMPRENSIVO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DELLA DIRIGENZA PUBBLICA (cfr Adunanza n. 173/2004 del 04 maggio 2005 della Commissione Speciale del Pubblico Impiego del Consiglio di Stato), previsto anche dall’art. 60 CCNL 2016/2018 della Dirigenza del Comparto Funzioni Locali .!
All’uopo, a parere della CONFSAL Funzioni Locali, sarebbe da rivedere l’ART. 59 CCNL 2016/2018 della Dirigenza del Comparto Funzioni Locali, ove si prevede l’utilizzo dei proventi delle violazioni del Codice della Strada, (art. 208, commi 4 lett. c), e 5 del Decreto Legislativo n. 285/1992, per utilizzarli al Fondo di previdenza e assistenziale   complementare PERSEO-SIRIO, in contrasto sia ai vincoli di finanza pubblica ai sensi dell’art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo n. 75 del 25 maggio 2017 e dalla Sentenza n. 426/2000 dell’Alta Corte Costituzionale e della Deliberazione n. 5/SAZAut/2019/QMIG DEL 22 marzo 2019 dell’Alta CORTE DEI CONTI CENTRALE AUTONOMIE .
Altresì, sarebbe da rivedere anche gli ARTT. . 84  e 85 CCNL 2016/2018 della Dirigenza del Comparto Funzioni Locali, ove si prevede l’attività della Consulenza dei Dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo ad altri Enti esterni, con compensi retribuiti al 95%, che potrebbe contrastare anche con la vigente normativa del pubblico impiego e dell’art. 36 della Carta Costituzionale per i pubblici dipendenti . LA CONFSAL FUNZIONI LOCALI COME SEMPRE SARA’ ATTENTA E VIGILE A DIFENDERE I DIRITTI DI TUTTI I DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI CHE SI VEDRANNO NEGARE E/O REPRIMERE LE ASPETTATIVE CONTRATTUALI FAVORENDO ALTRE CATEGORIE PIU’ VANTAGGIATE SUL PIANO GIURIDICO/ECONOMICO BENE TUTELATE DALLA CARTA COSTITUZIONALE E DAI TRATTATI UNIVERSALI DELL’UNIONE EUROPEA.! 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *