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Avellino – Salernitana, la decisione del giudice sportivo

Avellino – Salernitana, la decisione del giudice sportivo

17 Ottobre 2017 | by Alberto Tranfa
Avellino – Salernitana, la decisione del giudice sportivo
Sport
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Tre giornate a Migliorini, una a Lezzerini e una Minala con ammonizione e cospicua ammenda. E’ questa la decisione del Giudice Sportivo in merito alla gara tra Avellino e Salernitana , comunicata nel pomeriggio odierno. Nel dettaglio:

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA MIGLIORINI Marco (Avellino): per avere, al termine dell’incontro, assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti di un calciatore della squadra avversaria posizionandosi alle sue spalle e cingendogli, per un paio di secondi, il collo con un braccio.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 5.000,00 MINALA Joseph Marie (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Terza sanzione); per avere, al termine della gara, dirigendosi verso la curva occupata dalla tifoseria della squadra avversaria, assunto un comportamento gravemente provocatorio, reiterando tale atteggiamento anche verso i sostenitori presenti nella tribuna centrale.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA LEZZERINI Luca (Avellino): per avere, al termine della gara, rivolto un’espressione insultante ad un calciatore della squadra avversaria.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 27° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno che causava la sospensione della gara per circa un minuto; per avere inoltre, suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre bengala e cinque bottigliette; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. AVELLINO per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato alcune bottigliette nel recinto e sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

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