Riceviamo nota stampa di Fioravante Bosco già segretario generale della Uil di Benevento, nonché Comandante del Corpo di Polizia municipale di Benevento:
“Il Tribunale del Riesame di Napoli ha rigettato la richiesta dei difensori Di Santo e De Longis, confermando che Santamaria Gennaro deve rimanere in carcere. Difatti, i giudici della 12^ Sezione Penale del Tribunale di Napoli hanno confermato la misura cautelare disposta dalla G.I.P. del Tribunale di Benevento, Maria Amoruso, respingendo l’istanza presentata dai legali dell’ex-dirigente esterno del Comune di Benevento.
Santamaria Gennaro è indagato per concussione nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento; a tal proposito voglio pubblicamente ringraziare il procuratore Nicola D’Angelo e la P.M. Maria Colucci per la correttezza e la prudenza istituzionale con la quale stanno svolgendo le delicate indagini.
Al centro delle indagini vi sarebbe una presunta richiesta di denaro legata allo sblocco di pratiche edilizie. A seguito del rigetto del ricorso, per Santamaria resta valida la misura della custodia cautelare in carcere. Mentre da più parti si vocifera che le indagini verranno estese anche ad altri soggetti, ora Santamaria Gennaro rischia, ai sensi dell’art. 453, comma 1-bis, del c.p.p. il giudizio immediato, entro centottanta giorni dall’esecuzione della misura, per il reato (concussione) in relazione al quale l’ex-dirigente, sottoposto alle indagini, si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta del P.M. Maria Colucci possa pregiudicare gravemente le indagini. E, comunque sia, la G.I.P. Maria Amoruso ha indicato quale data di scadenza della misura cautelare in carcere quella del 30 settembre 2026.
Con l’occasione “voglio ribadire che la responsabilità politica di quanto accaduto non può che essere addebitata al sindaco della Città di Benevento, poiché nel 2019 fu creato ad arte un settore dell’organigramma comunale, poi assegnato con decreto del capo dell’amministrazione a persona che ab origine non poteva essere nominata, poiché dette nomine sono riservate solo ai dirigenti di ruolo, e che comunque, all’atto del presunto misfatto, aveva superato il limite invalicabile dei cinque anni di servizio previsti inderogabilmente dall’art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001.
Per l’indagato vale il principio di non colpevolezza fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna, e quindi, ancora una volta – pur dinanzi a un quadro indiziario molto consistente – voglio sperare che Santamaria Gennaro possa dimostrare la sua estraneità ai gravissimi fatti che gli vengono addebitati.”