Sono stati ufficializzati i provvedimenti del Giudice Sportivo relativi alla 23^ giornata di Lega Pro. Ovviamente, salta all’occhio la pesante ammenda inflitta alla Casertana “perché persona non presente in distinta entrava indebitamente sul terreno di gioco, a gara in corso, avvicinava l’arbitro rivolgendogli reiterate frasi offensive e minacciose; allontanato, grazie all’intervento di tesserati, uscendo dal campo reiterava più volte il comportamento offensivo, tale evento comportava ritardo nella ripresa del gioco; il medesimo soggetto si introduceva indebitamente negli spogliatoi dopo la gara ed avvicinato l’osservatore arbitrale reiterava allo stesso le minacce già rivolte all’arbitro (ammenda con diffida, art. 18 comma c) C.G.S.)”. Questo, dunque, il provvedimento relativo all’ingresso sul rettangolo di gioco del socio del club rossoblu, protagonista della plateale irruzione a gara in corso. Poche ore dopo, comunque, sono arrivate proprio le scuse di Giovanni Lombardi per il plateale gesto ed i chiarimenti che lo hanno spinto a tale gesto.
Ammenda di 500 euro per il Benevento Calcio Srl “perché propri sostenitori in campo avverso introducevano e accendevano nel proprio settore un fumogeno che veniva lanciato sul terreno di gioco, senza conseguenze”.
Ammonizione a carico del dirigente del Matera, Mariano Fernandez, “per proteste verso l’arbitro al termine del primo tempo di gara (espulso)”.
Tra le fila del Matera è stato squalificato per due gare effettive Stefano Scognamillo e ricordiamo che non sarà disponibile per la gara del “Vigorito” neanche il capitano, Gaetano Iannini, che sconterà il secondo dei due turni di squalifica per il post gara con il Foggia.
Ecco il quadro nel dettaglio:
AMMENDE:
€ 10.000,00 CASERTANA S.R.L.perché persona non presente in distinta entrava indebitamente sul terreno di gioco, a gara in corso, avvicinava l’arbitro rivolgendogli reiterate frasi offensive e minacciose; allontanato, grazie all’intervento di tesserati, uscendo dal campo reiterava più volte il comportamento offensivo, tale evento comportava ritardo nella ripresa del gioco; il medesimo soggetto si introduceva indebitamente negli spogliatoi dopo la gara ed avvicinato l’osservatore arbitrale reiterava allo stesso le minacce già rivolte all’arbitro (ammenda con diffida, art. 18 comma c) C.G.S.).
€ 5.000,00 CALCIO PADOVA S.P.A. perché propri sostenitori, durante la gara, intonavano ululati qualificabili come manifestazione di discriminazione razziale in occasione delle giocate di un calciatore di colore della squadra avversaria (sanzione attenuata per la fattiva collaborazione dei dirigenti locali).
€ 3.500,00 LECCE SPA perché propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel proprio settore sei petardi di notevole potenza ed un ulteriore petardo sul terreno di gioco; i medesimi lanciavano sul terreno di gioco una bottiglia piena d’acqua che cadeva nei pressi dell’arbitro, il tutto senza conseguenze.
€ 2.500,00 CREMONESE S.P.A. perché propri sostenitori, al termine della gara, lanciavano sul terreno di gioco in direzione dell’arbitro, che rientrava negli spogliatoi, numerosi oggetti tra i quali un accendino che colpiva il direttore di gara all’ avambraccio sinistro procurandogli breve dolore .
€ 1.500,00 ALBINOLEFFE S.R.L. perché propri sostenitori in campo avverso al termine del primo tempo di gara intonavano reiterati cori offensivi verso l’arbitro.
€ 1.000,00 FOGGIA CALCIO S.R.L. perché propri sostenitori in campo avverso introducevano e facevano esplodere nel proprio settore un petardo di notevole potenza, senza conseguenze.
€ 1.000,00 ANCONA 1905 S.R.L. perché propri sostenitori in campo avverso nel corso del primo tempo di gara lanciavano in direzione del settore occupato dall’opposta tifoseria due bottigliette semipiene d’acqua che cadevano all’interno del settore, senza conseguenze.
€ 1.000,00 MONOPOLI 1966 S.R.L. perché propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel proprio settore un petardo di notevole potenza, senza conseguenze.
€ 500,00 BENEVENTO CALCIO S.R.L. perché propri sostenitori in campo avverso introducevano e accendevano nel proprio settore un fumogeno che veniva lanciato sul terreno di gioco, senza conseguenze.
€ 500,00 MACERATESE S.R.L. perché propri sostenitori al termine della gara lanciavano in direzione del settore occupato dall’opposta tifoseria una bottiglietta semipiena d’acqua che cadeva nel recinto di gioco, senza conseguenze.
€ 250,00 TERAMO CALCIO S.R.L. perché propri sostenitori in campo avverso distruggevano i servizi igienici del settore dello stadio loro riservato (obbligo risarcimento danni, se richiesto).
DIRIGENTI:
AMMONIZIONE:
TRINCHERA STEFANO (LECCE SPA) per comportamento non regolamentare in campo durante la gara (espulso) .
GRECO VINCENZO (LUMEZZANE S.P.A.) per proteste verso l’arbitro durante la gara (espulso).
FERNANDEZ FARINA MARIANO ANTONIO (MATERA CALCIO S.R.L.) per proteste verso l’arbitro al termine del primo tempo di gara (espulso).
MEDICO:
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE:
MANDELLI DAVIDE (GIANA ERMINIO S.R.L.) per comportamento offensivo verso l’arbitro al termine del primo tempo di gara (espulso).
AMMONIZIONE:
MACCHIAROLA ANTONIO (FOGGIA CALCIO S.R.L.) per proteste verso l’arbitro durante la gara (espulso).
ALLENATORE:
AMMONIZIONE:
VALENTINI STEFANO (ANCONA 1905 S.R.L.) per proteste verso l’arbitro durante la gara (espulso, preparatore atletico).
CALCIATORI ESPULSI:
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE:
FINIZIO MARIO (CASERTANA S.R.L.) per comportamento gravemente offensivo verso l’arbitro durante la gara; espulso, reiterava tale comportamento nei confronti dell’arbitro.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE:
SCOGNAMILLO STEFANO (MATERA CALCIO S.R.L.) per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale (r.A.A., calc.ris.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:
SIRRI ALEX (ALESSANDRIA CALCIO1912SRL) per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete, senza ostacolo.
MAGNAGHI SIMONE (CREMONESE S.P.A.) per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco.
CALANDRA ANDREA (PRO PIACENZA 1919 S.R.L.) per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco.
VANNUCCI DIEGO (SAVONA F.B.C. S.R.L.) per condotta gravemente scorretta verso un avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE:
DINIZ PAIXAO MARCUS PLINIO (CALCIO PADOVA S.P.A.) per condotta scorretta verso un avversario e per proteste verso l’arbitro.
RAINONE PASQUALE (CASERTANA S.R.L.) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.
CAPPELLETTI DANIEL (CITTADELLA S.R.L.) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.
SUCIU SERGIU (CREMONESE S.P.A.) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.
HERRERA QUINTERO ERIC ORLANDO (MELFI S.R.L.) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI:
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR):
KONATE DRAMANE (ANCONA 1905 S.R.L.)
PELAGATTI CARLO (CATANIA SPA)
BERNARDI ALESSANDRO (CATANZARO CALCIO 2011 SRL)
RINALDI MICHELE (CUNEO 1905 S.R.L.)
PINARDI ALEX (FERALPISALO’ S.R.L.)
CIANCI PIETRO (FIDELIS ANDRIA 1928 S.R.L)
CORTELLINI ROBERTO (FIDELIS ANDRIA 1928 S.R.L)
PERUCCHINI FILIPPO (LECCE SPA)
CALAMAI MATTEO (LUMEZZANE S.P.A.)
GENEVIER GAEL (LUMEZZANE S.P.A.)
ROSATO MATTIA (LUPA CASTELLI ROMANI SRL)
D ANNA EMANUELE (MACERATESE S.R.L.)
CARCIONE IMPERIO (PAGANESE CALCIO 1926 SRL)
CALANDRA ANDREA (PRO PIACENZA 1919 S.R.L.)
CRUCIANI MICHEL (TERAMO CALCIO S.R.L.)
SCIPIONI STEFANO (TERAMO CALCIO S.R.L.)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR):
MARTINELLI RICCARDO (RIMINI 1912 S.R.L.)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR):
CASIRAGHI DANIELE (ANCONA 1905 S.R.L.)
MOMENTE MATTEO (BASSANO VIRTUS 55 ST SPA)
FIORDILINO ANTONIOLUCA (COSENZA CALCIO S.R.L.)
LA MANTIA ANDREA (COSENZA CALCIO S.R.L.)
RANELLUCCI ALESSANDRO (FERALPISALO’ S.R.L.)
PERNA FABIO (GIANA ERMINIO S.R.L.)
COSENTINI NICOLA (L’AQUILA CALCIO 1927 SRL)
PERPETUINI RICCARDO (MANTOVA FC SRL)
RAJCIC IVAN (MARTINA FRANCA 1947 SRL)
MANNINI DANIELE (PISA 1909 S.S.AR.L.)
STRIZZOLO LUCA (PORDENONE CALCIO S.R.L.)
SABOTIC MINEL (REGGIANA 1919 S.P.A.)
GRAZIANO GIOVANNI (RENATE S.R.L.)
CORI SACHA (ROBUR SIENA S.R.L.)
PALUMBO COSMO (SAVONA F.B.C. S.R.L.)
CALVANO SIMONE (TUTTOCUOIO 1957 S.M. SRL)
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