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Civico 22, abusi di potere al Parco De Mita: quando la sicurezza privata calpesta lo Stato di Diritto

Civico 22, abusi di potere al Parco De Mita: quando la sicurezza privata calpesta lo Stato di Diritto

11 Aprile 2026 | by redazione
Civico 22, abusi di potere al Parco De Mita: quando la sicurezza privata calpesta lo Stato di Diritto
Attualità
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Quella che doveva essere una tranquilla giornata al Parco De Mita si è trasformata, per molti cittadini, in un’esperienza umiliante. Tra perquisizioni arbitrarie e divieti ingiustificati, l’episodio accende i riflettori sul sottile confine tra sicurezza sussidiaria e abuso di potere, ponendo seri interrogativi sulla gestione degli spazi pubblici nella nostra città.

Il fatto: tra perquisizioni e maniere forti

Numerose segnalazioni descrivono scene di tensione all’ingresso dell’area verde. Addetti alla vigilanza privata e “buttafuori” avrebbero sottoposto i cittadini a vere e proprie perquisizioni personali e dei bagagli. Al minimo cenno di dissenso, la risposta sarebbe stata “muscolare”: spintoni e allontanamenti coatti.

Io stesso ho subito questo trattamento, ma ho anche assistito, nel corso della giornata, all’obbligo di gettare bottiglie d’acqua e all’intervento di una pattuglia dei carabinieri chiamata da un cittadino esasperato. Il divieto di introdurre acqua — un bene essenziale — ha trasformato di fatto un parco pubblico in una zona franca regolata da norme arbitrarie.

La legge non è un’opinione: il quadro normativo

È necessario ribadire un principio cardine: in Italia, la perquisizione personale è un atto di polizia. Secondo il Codice di Procedura Penale (Artt. 247-252), solo le Autorità di Pubblica Sicurezza possono limitare la libertà personale attraverso un’ispezione coattiva. Il personale privato (D.M. 6 ottobre 2009) ha poteri limitati:

Controlli solo visivi: È consentito esclusivamente un “controllo sommario visivo”.
Il primato del consenso: Non possono ispezionare borse o persone senza consenso. In caso di rifiuto, possono solo vietare l’accesso, non usare la forza.
Divieto di coercizione: Non dispongono di poteri di fermo o arresto (salvo flagranza di reati gravi ex Art. 383 c.p.). L’uso della forza integra i reati di violenza privata (Art. 610 c.p.), percosse o lesioni.

Lo statuto del parco pubblico: diritti e limiti

Un parco pubblico non è un club privato. La libertà di circolazione è garantita dall’Art. 16 della Costituzione. L’accesso può essere limitato solo tramite atti formali:

1. Ordinanze Sindacali (Art. 50 e 54 TUEL): Per motivi contingibili e urgenti (sicurezza, incolumità, igiene).
2. Regolamenti Comunali: Per orari di apertura o norme di decoro.

In assenza di un’ordinanza esposta, impedire l’ingresso o subordinarlo alla consegna di acqua è un’anomalia giuridica. Anche in caso di eventi privati in aree pubbliche, gli organizzatori devono garantire l’accesso all’acqua per motivi di salute.

L’appello alle Istituzioni

L’episodio non può passare sotto silenzio. La rassegnazione dei cittadini è il sintomo di una fragile consapevolezza dei propri diritti, ma è compito delle istituzioni garantire lo Stato di Diritto.

Il Sindaco Clemente Mastella, massima autorità locale di pubblica sicurezza, è chiamato a verificare con urgenza l’operato della ditta incaricata, accertando se siano state impartite direttive illegittime e se il personale fosse in possesso dei requisiti previsti dal T.U.L.P.S. Uno Stato di Diritto si misura dalla capacità di tutelare il cittadino nei momenti di socialità. Il Parco De Mita deve tornare a essere un luogo di libertà, non un perimetro dove la legalità viene sospesa al varco d’ingresso.

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