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Benevento| Vicenda Cooperative servizi, replica di Sannio Europa e Di Maria: nessun licenziamento

Benevento| Vicenda Cooperative servizi, replica di Sannio Europa e Di Maria: nessun licenziamento

10 Giugno 2020 | by Enzo Colarusso
Benevento| Vicenda Cooperative servizi, replica di Sannio Europa e Di Maria: nessun licenziamento
Attualità
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Riceviamo e pubblichiamo:

“Mi corre l’obbligo di effettuare alcune precisazioni di natura tecnico-giuridica in merito alle notizie dell’asserito “licenziamento” di venti persone da parte della Sannio Europa.

Prima di tutto è doveroso rappresentare che Sannio Europa ha in organico 18 dipendenti, nessuno dei quali è stato licenziato o è in pericolo di perdere il lavoro, grazie soprattutto all’impegno e al sostegno dell’Amministrazione Provinciale guidata dal Presidente Di Maria.

Chiarito ciò, va rappresentato che i contratti in prorogatio con le Cooperative addette ai servizi museali sono scaduti il 31 marzo 2020. Sostenere la possibilità di un automatico rinnovo, costituisce notizia palesemente errata dal punto di vista normativo. in base ai principi espressi nelle decisioni e nelle linee guida in materia dell’Autorità nazionale anticorruzione.

Partendo proprio dalle funzioni (anche delegate), è noto che la Provincia di Benevento (e per essa la società strumentale) non ha alcuna funzione in materia di servizi sociali, la qual cosa già, in punto di diritto, escluderebbe la possibilità di derogare alle norme del codice dei contratti mediante affidamenti diretti ad enti del terzo settore.

E’ poi altresì noto che per gli affidamenti alle cooperative sociali di tipo A (sono tre quelle uscenti) è obbligatorio fare ricorso alle modalità di scelta del contraente individuate dal Codice degli Appalti, mentre per le cooperative sociali di tipo B, gli Enti possono stipulare convenzioni per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell’IVA sia inferiore a quelli stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’articolo 4, comma 1.

Esclusa, quindi, la possibilità di affidamenti diretti per le cooperative di tipo A), per quanto concerne quelle di tipo B) l’ANAC, con le Linee Guida n. 32 del 20 gennaio 2016, ha però puntualizzato che gli Enti affidatari devono procedere obbligatoriamente nel modo che segue:

  • le convenzioni sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza;

  • l’oggetto dell’affidamento è qualificato dal perseguimento dell’obiettivo del reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e non può essere limitato alla mera acquisizione di beni o servizi strumentali.

  • dovrà essere verificato in corso di esecuzione che la cooperativa impieghi per l’esecuzione dell’appalto un numero minimo di persone svantaggiate, pari almeno al 30% del personale che esegue le prestazioni previste in convenzione;

  • ai predetti affidamenti si applica inderogabilmente il principio di rotazione;

  • il contratto affidato all’esito di procedure riservate alle cooperative sociali non può avere durata superiore a tre anni e non è rinnovabile.

La medesima ANAC, con la deliberazione n. 868 del 25 settembre 2019, ha ulteriormente specificato che l’affidamento sistematico e reiterato nel tempo dei servizi oggetto di istruttoria esclusivamente alle Cooperative sociali di tipo B, anziché effettuare, procedure aperte a tutti gli operatori economici che astrattamente avrebbero potuto portare migliori condizioni per l’amministrazione, non appare in linea con l’articolo 5 della legge 381/1991, la cui natura derogatoria deve essere interpretata in senso restrittivo.

In definitiva, l’adozione di tali procedure riservate reiteratamente alle Cooperative sociali di tipo B, configura la violazione del principio di libera concorrenza contenuto nell’art. 30 del d.lgs. 50/2016.

La stessa giurisprudenza amministrativa, come ricordato sempre dall’ANAC, ha costantemente ritenuto che il principio di rotazione sia un corollario del principio di non discriminazione avente carattere oggettivo, in quanto diretto a garantire una concorrenza effettiva, onde evitare situazioni di esclusiva o monopolio nell’esecuzione dell’appalto, sanzionando addirittura l’invito alle stesse società cooperative a cui il servizio era stato affidato in precedenza, in quanto costituente violazione del principio della rotazione.

Se questo è in estrema sintesi il quadro normativo-giurisprudenziale, è evidente che non è possibile affidare in deroga alle norme del codice dei contratti i servizi alle cooperative sociali, anche di tipo B, pena la violazione palese delle norme in materia e dei principi inderogabili di trasparenza ed imparzialità della Pubblica Amministrazione, tra cui spicca quello di rotazione, a cui la Sannio Europa, società a totale capitale pubblico, deve obbligatoriamente attenersi, il tutto peraltro ribadito con la nota del 24 aprile 2020 dal Responsabile dell’Anticorruzione della Provincia di Benevento.

Sulla base di tali imprescindibili dati normativi e giurisprudenziali, resto disponibile al dialogo e confronto.

Grazie per l’attenzione e per l’ospitalità.

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