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Benevento| Confsal su vigili urbani e codice della strada

Benevento| Confsal su vigili urbani e codice della strada

3 Dicembre 2020 | by Redazione Bn
Benevento| Confsal su vigili urbani e codice della strada
Attualità
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Riceviamo e pubblichiamo nota stampa di Confsal:

“La CONFSAL Funzioni Locali, rappresenta ed osserva, che secondo l’orientamento della CORTE DEI CONTI CENTRALE DELLE AUTONOMIE con Sentenza n. 5/SEZAUT/2019/QMIG e SENTENZA N. 426 DEL 09 OTTOBRE 2000 DELL’ALTA CORTE COSTITUZIONALE, si è stabilito che i PROVENTI DEI VERBALI EMESSI DAI VIGILI URBANI SECONDO L’ART. 208 DEL DECRETO LEGISLATIVO n. 285 DEL 30 APRILE 1992 E S.M.I., NON SONO UTILIZZABILI NEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI (Comuni, province, regioni, etc..), al fine di pagare il Lavoro Straordinario, previdenza etc.. a favore degli agenti della Polizia Locale .
Si premette che la stessa Corte dei Conti delle Autonomie Locali, nel suo orientamento giurisprudenziale della Sentenza n. 5/SEZAUT/2019/QMIG, ha disposto sulla massima Sentenza n. 334/2018/QMIG della Corte dei Conti della Lombardia, dei principi di diritto sulla quota dei proventi delle sanzioni amministrative conseguenti il Codice della Strada, che gli Enti Locali, ” NON POSSONO UTILIZZARE AI SENSI DELL’ART. 208 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 285/1192 e s.m.i., PER INTEGRARE IL “FONDO RISORSE DECENTRATE” PER GLI INCENTIVI MONETARI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE IMPEGNATI IN PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA E STRADALE ” . Inoltre, la stessa Corte dei Conti delle Autonomie, nelle Sentenza n. 5/SEZAUT/2019/QMIG, dispone, che i predetti proventi dei verbali emessi dai Vigili Urbani, ai sensi dell’art 208 del Decreto Legislativo n. 285/1992 e s.m.i., sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall’art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, ad eccezione della quota eccedente delle riscossioni dell’esercizio precedente, in aumento nel “Fondo Risorse Decentrate”. e destinate all’incentivazione di specifiche unità di personale di polizia locale effettivamente impegnate, nell’ambito dei suddetti progetti, in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro “.!
Altresì, la stessa Corte dei Conti delle Autonomie nella Sentenza n. 5/SEZAUT/2019/QMIG, ha stabilito che nel rispetto dell’art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, l’ammontare del “Fondo per il lavoro Straordinario NON può essere maggiorato della percentuale di aumento derivante dai rinnovi contrattuali allo scopo di rendere omogenee le basi di riferimento temporale applicabili a ciascuna delle componenti del trattamento economico soggetta al medesimo vincolo di spesa “.! A tale orientamento di diritto giurisprudenziale, la stessa ALTA CORTE DEI CONTI CENTRALE DELLE AUTONOMIE, SUI DIRITTI ENUNCIATI NELLA PREDETTA SENTENZA N. 5/SEZAUT/2019/QMIG, HA STABILITO, CHE TUTTE LE SEZIONI REGIONALI DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI, SI DEVONO UNIFORMARE A TALE ORIENTAMENTO AI SENSI DELL’ ART. 6, COMMA 4, DEL DECRETO LEGGE N. 174 DEL 10 OTTOBRE 2012, CONVERTITO IN LEGGE N 213 DEL 07 DICEMBRE 2012.!
LA CORTE COSTITUZIONALE CON SENTENZA N. 426 del 09 OTTOBRE 2000, pronunciandosi, “che l’art 208, comma 4, del Decreto Legislativo n. 285/1992 e s.m.i., del Codice della Strada, ha stabilito che i “proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal Codice della strada, spettante ai Comuni e alle Regioni e Province, sono destinati, oltre che al miglioramento della circolazione delle strade, al potenziamento e al miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani previsti dall’art 36 del medesimo Codice della Strada, ( e cioè urbani del traffico e i piani del traffico per la viabilità extraurbana), alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di competenza, anche alle finalità previste dal comma 2 del medesimo art 208 D.Lgs.vo n. 285/1992; studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, studi e ricerche sua sicurezza del veicolo, nonchè l’ assistenza e la previdenza del personale della Polizia di Stato, dell’ Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, come disposto da Ordinanze del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna( r.o. 316 e 317 del 1999), rigettando l’inammissibilità dell’ Avvocatura Generale di Stato (r.o. n 317 1999) sull’art . 208 del D.Lgs.vo n. 285/1992 e s.m.i. de Codice della Strada. Inoltre la stessa Corte Costituzionale con Sentenza n. 426/2000, richiama anche l’art 393 del D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992, (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada), che impone agli Enti Locali (Comuni, Province, Regioni etc..), di iscrivere nel proprio Bilancio annuale un apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi dei verbali emessi dai Vigili Urbani ad essi spettanti a norma dell’art 208 D.Lgs.v. 285/1992 e s.m.i. del Codice della Strada).
All’uopo La Corte Costituzionale, stabilisce, che l’esistenza di tale diaframma – le valutazioni dell’Ente Locale – tra l’accertamento e il beneficio dei soggetti accertatori “ESCLUDE” che possa parlarsi di attività di accertamento nell’interesse personale degli accertatori; l’attività deve essere sempre nell’interesse dell’Ente pubblico, cui spetta il potere di disporre in materia secondo le indicazioni della LEGGE.
In ogni caso, poi, “i soggetti chiamati a verificare il rispetto delle norme del Codice della Strada, sono essi stessi chiamati al rispetto della LEGGE, sotto il controllo del Giudice, e i loro comportamenti comportamenti vincolati, o, al più, qualificati da discrezionalità meramente tecnica, ad esempio nella determinazione della misura delle sanzioni, entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dalla LEGGE ” .!
LA CONFSAL FUNZIONI LOCALI A DIFESA DEI DIRITTI TUTELATI DEI LAVORATORI E CITTADINI, RITIENE, GIUSTO E TRASPARENTE CHE I PROVENTI DEI VERBALI EMESSI DAI VIGILI URBANI NON SIANO ASSOLUTAMENTE UTILIZZATI E FINALIZZATI “NEL “FONDO RISORSE DECENTRATE DEI CCDI” PER STRAORDINARIO ED INCENTIVI ED ASSISTENZA E PREVIDENZA DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE COSI COME STABILITO DAI VINCOLI DELLA FINANZA PUBBLICA E DALLE SENTENZE DELLA CORTE DEI CONTI CENTRALE AUTONOMIE N. 5/SEZAUT/2019/QMIG E DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 426/2000 DI CUI IN EPIGRAFE CITATI .!”

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