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Piano rifiuti e biodigestore a Chianche, “Nessuno tocchi l’Irpinia” attacca il presidente dell’Ato

Piano rifiuti e biodigestore a Chianche, “Nessuno tocchi l’Irpinia” attacca il presidente dell’Ato

29 Giugno 2021 | by Redazione Av
Piano rifiuti e biodigestore a Chianche, “Nessuno tocchi l’Irpinia” attacca il presidente dell’Ato
Attualità
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Piano provinciale integrato dei rifiuti della provincia di Avellino, il coordinamento “Nessuno Tocchi l’Irpinia” scrive ai componenti del Consiglio dell’Ato rifiuti di Avellino in merito alla previsione di localizzazione di un biodigestore nel Comune di Chianche

Gentili componenti,

pur essendo tutti consapevoli del deficit impiantistico riguardo al ciclo integrato dei rifiuti nella provincia di Avellino, riteniamo illogico che il Piano d’Ambito presentato dal Presidente dell’ ATO e dal Direttore generale dello stesso Ente continui a localizzare un biodigestore anaerobico da 45.000 tonn/ann nel comune di Chianche ignorando quanto statuito dalla Sentenza n.840 del 2021 – Quinta sezione del Tar Campania.

Per una più circostanziata comprensione della problematica riportata in oggetto e per chi continua a sminuire la portata di quanto sancito dal’organismo giudicante amministrativo, riassumiamo in modo fedele gli aspetti controversi di fatto e di diritto che costituiranno dei punti fermi nel caso si intenda presentare delle nuove istanze con il rischio di inficiare le prossime procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, oppure generare nuovi contenziosi.

1) ANNULLAMENTO DEL D.D. N. 105 DEL 08.08.2019 CON LA QUALE LA REGIONE CAMPANIA DECRETAVA L’ESCLUSIONE DEL PROGETTO DEL BIODIGESTORE DI CHIANCHE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

L’area indicata dal Sindaco di Chianche per la realizzazione dell’impianto di digestione anaerobica é quella del P.I.P, sita in Località Pianelle della frazione di Chianchetelle, ubicata a confine con i comuni di Altavilla Irpina, Preturo Irpino e Ceppaloni (BN), assolutamente non interpellati su tale localizzazione e addirittura esclusi dalla procedura VIA-VAS.

Su questo punto con sentenza n.840 del 2021, la Quinta sezione del Tar Campania ha dato ragione ai comuni di Altavilla Irpina, Tufo e Santa Paolina, quali enti territoriali territorialmente interessati, ai sensi dell’art. 19 comma 3 del T.U.A., in quanto il comune di Chianche non ha mai loro comunicato l’avvenuta pubblicazione dell’avvio del procedimento, ledendo così il loro diritto al giusto contradditorio procedimentale. Infatti nella sentenza si legge: ”Al riguardo non può disconoscersi come i Comuni medesimi, siti nella media valle del Sabato interessata dalla realizzazione dell’impianto, ed in particolare il Comune di Altavilla Irpinia, quale Comune confinante e con numero di abitanti superiore al Comune di Chianche, ed il Comune di Tufo, che sarà interessato dall’attraversamento dei mezzi pesanti destinati al trasporto dei materiali all’impianto de quo, in entrata ed in uscita, dovessero essere coinvolti nel contraddittorio procedimentale, al fine di consentire loro, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 19 del T.U.A., di presentare le proprie osservazioni, le quali avrebbero dovuto essere prese necessariamente in considerazione, secondo quanto prescritto dal successivo comma 5, dall’autorità procedente.” .

Quindi il grave vulnus al giusto contraddittorio procedimentale, oltre a tradursi in una violazione del principio di leale collaborazione in una materia tanto delicata quale quella ambientale, ha inevitabilmente comportato un difetto di istruttoria e di motivazione, con la conseguente necessità di riedizione dell’intera procedura.

Procedura affetta anche da altri vizi:“La Commissione per le valutazioni ambientali della Regione Campania, nell’adottare per ben due volte il preavviso di rigetto, avrebbe consentito ben tre integrazioni documentali al Comune proponente, laddove, secondo la rigida scansione procedimentale dettata dall’art. 19 del T.U.A., l’autorità competente può, per una sola volta, richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente.

Addirittura con la terza produzione documentale il Comune di Chianche, al fine di superare i rilievi ostativi formulati dall’amministrazione regionale procedente afferenti la distanza del fiume Sabato e l’interessamento delle aree boscate, ha portato all’attenzione dell’autorità procedente un progetto diverso da quelle in origine presentato, sul quale si era svolto in precedenza l’istruttoria e il contradditorio procedimentale!”

2) RILIEVI SULLA LOCALIZZAZIONE

Il Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) di Chianche, esiste solo sulla carta infatti non è mai stato attuato e risulta assolutamente non urbanizzato : mancano acqua, energia elettrica, fogne e i lampioni dell’illuminazione pubblica non funzionano in quanto completamente vandalizzati.

La destinazione urbanistica è stata prevista da un P.R.G. adottato con delibera di Consiglio Comunale n.96 del 16.12.90, strumento urbanistico non adeguato rispetto alle disposizioni di cui alla L.R.C. n. 4/2017 ampiamente decaduto, e che per essere vetusto, si pone in contrasto con la Rete Ecologica prevista dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Avellino (Sistemi di Città: La Città della Bassa Valle del Sabato, pagina 6) che: ”Per l’area programmata a Chianche propone una verifica sule interferenze potenziali con la rete ecologica ed eventuale ripianificazione.” Infatti l’impianto non è conforme all’art.11 delle Norme Tecniche di attuazione del PTCP della provincia di Avellino che ”Negli elementi della Rete Ecologica, specificati ed interpretati in sede di pianificazione a cura dei Comuni e dei Soggetti competenti, ai sensi dell’art. 10, comma 8, salvo norme di legge più restrittive vigenti: è esclusa la previsione di discariche, impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, insediamenti industriali, salvo quanto previsto agli articoli 23 e 24, urbani (industriali-artigianali, insediamenti residenziali, commerciali per la media e grande distribuzione) salvo quelli destinati alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed alla promozione turistica del territorio e dell’attività agricola e zootecnica che non pregiudichino i caratteri ecologici dell’adiacente rete ecologica provinciale e che non impegnino aree libere salvo che per ampliamento di strutture esistenti o da riconvertire.”

Nel provvedimento definitivo dalla Commissione Via-Vas, impugnato dai comuni ricorrenti, detto rilievo verrebbe superato con la considerazione che il P.I.P. sarebbe stato attuato per due lotti, senza però indicare quali sarebbero quelli realizzati e senza considerare che il P.I.P. inattuato deve intendersi decaduto con il decorso del decennio. Quindi, per la parte rimasta inattuata, sarebbe necessaria una nuova regolamentazione da parte dell’Ente, che invece, come allegato da parte ricorrente e non contestato dalle controparti, sarebbe munito di uno strumento urbanistico non adeguato rispetto alle disposizioni di cui alla L.R.C. n. 4/2017. Tale considerazioni sono rilevanti non in un’ottica urbanistica ma in considerazione del rilievo che la mancata e non attuata destinazione industriale del sito de quo non potrebbe che portare ad assegnare rilievo preminente all’attuale vocazione prevalentemente agricolo-naturalistico dell’area de qua, classificata nel PTCP di Avellino come territorio con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all’art. 21del D. Lgs. del 18 Maggio 2001, n. 228, e, nella fattispecie, a DOCG per la produzione vitivinicola”.

Infatti l’area in questione è di elevato pregio agricolo (D.lgs 228/01) in cui ricade il Greco di Tufo (Vino DOCG ) ed ambientale su cui è in corso una programmazione regionale (Parco Geominerario-proposta di legge :istituzione di un parco regionale fluviale, agricolo e delle miniere di zolfo dell’intera area meridionale continentale, Reg. Gen. N. 299). Per completezza d’informazione, il fondo in questione costituisce uno dei 14 fondi, utilizzati come discariche abusive, sottoposto a sequestro, nell’operazione convenzionalmente denominata « Chernobil », condotta nell’ambito del procedimento penale n. 8976/07 R.G., notizie di reato Mod.21 della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Si aggiunga, inoltre, che la Valle del Sabato si presenta già martoriata da un inquinamento globale che interessa le tre matrici acqua, aria e terra, con la presenza dell’impianto STIR in località Pianodardine (area ASI di Avellino).

3) MANCATO RISPETTO DEI LIMITI DI LEGGE

Non sussistono il rispetto dei 150 metri da argini e sponde del corso del fiume Sabato che presenta un asta fluviale poco arginata artificialmente e che proprio in località “Stretto di Barba,” assume caratteri di pregio dal punto di vista naturalistico. Infatti non sarebbe stato debitamente considerato che l’area di intervento ricadrebbe, seppure parzialmente, nella fascia di rispetto del fiume Sabato. Detto rilievo, peraltro, risulta confermato dalla relazione al progetto definitivo nella quale si specifica che “una minima parte dell’area di piazzale dell’impianto da realizzare ricade nelle aree di rispetto coste e corpi idrici previsti all’art. 142, lett c del D.lgs. 42/2004…”.

4) VIABILITÀ NON ADEGUATA

L’area non dispone di adeguata viabilità di accesso in quanto le uniche arterie di collegamento costituiscono nella ex SS 88, tortuosa arteria che collega Benevento ed Avellino attraverso la Valle del Sabato (vecchia strada dei Due Principati) utilizzando la quale il trasposto dei rifiuti necessariamente interesserebbe il centro urbano di Avellino e Mercogliano e la SS 371 il tracciato che risale il corso del fiume Sabato, passando per i centri abitati di Pratola Serra e di Tufo (dove sono presenti delle pericolose strettoie della careggiata e addirittura semafori ).

L’impianto a base del progetto definitivo avrà una potenzialità effettiva di 45.000 ton/anno, composte da 35.000 ton/anno di FORSU e 10.000 ton/anno di scarti vegetali. In merito alla ricaduta sul traffico e l’emissione in atmosfera nei territori attraversati il Tar ha condiviso prospettazione attorea secondo la quale la Commissione aveva ritenuto l’aumento di traffico giornaliero come “assorbibile e sopportabile”, senza effettuare alcun approfondimento specifico, né valutando l’incidenza dell’attraversamento obbligato degli automezzi all’interno dei centri abitati dei comuni limitrofi, quali Altavilla Irpina e Tufo. Addirittura nell’allegato 9, peraltro, il comune di Chianche ipotizza un decongestionamento assai improbabile tramite la rete ferroviaria ed auspica la realizzazione della rete stradale di collegamento delle aree A.S.I. di Pianodardine e Cervinara (opera annunciata da anni ma mai progettata secondo quanto allegato dalla parte ricorrente e non oggetto di contestazione).

Senza tralasciare di considerare, inoltre, che nello studio preliminare, FONDAMENTALE NELLA SCELTA DI CHIANCHE, il sito era stato falsamente riportato ad una distanza di circa 7 km dallo svincolo autostradale “Avellino-Est”, mentre in realtàla distanza reale è più del doppio (18km)!

5) INCONGRUENZA DEL FINANZIAMENTO

Il progetto definitivo “anaerobico” prevede una spesa complessiva di euro 22.300.000,00 di cui 18.276.473,13 per lavori e forniture ed euro 4.023.614,44 per le somme a disposizione dell’Amministrazione.Il Comune di Chianche veniva ammesso al finanziamento di €. 14.100.000,00 con D.D. n. 42 del 27.11.2017, intervento a valere sui fondi FSC 2014/2020 per un impianto diverso: “aerobico”; contestualmente, in accoglimento della richiesta formulata all’ente, veniva concessa un’anticipazione pari ad € 899.059,12 (pari al 6,4% dell’importo totale dell’intervento), al fine di sostenere le attività di progettazione.

Con Delibera G.R.C. n.428 del 17.09.2019 (la sentenza 840 del Tar Campania è stata pubblicata il09.02.2021) ha rideterminato il finanziamento portandolo ad €. 18.616.771,00

Questo costituisce un grave vulnus procedimentale depone per l’annullamento del provvedimento e la ripetizione del procedimento. Il Comune di Chianche, soggetto attuatore dell’investimento, opera in violazione della convenzione con la Regione Campania approvata con D.D. n.19 del 27.04.2017 in quanto sta procedendo alla realizzare un impianto diverso (ANAEROBICO) da quello finanziato nel 2017 (AEROBICO) senza nemmeno l’integrale copertura del finanziamento con evidenti ripercussioni civilie soprattutto contabili!

6) COMPOST DI QUALITÀ

Neppure appare condivisibile la tesi argomentativa sostenuta dal sindaco di Chianche e dal Presidente dell’ATO Rifiuti di Avellino finalizzata a giustificare la realizzazione dell’impianto come risorsa di produzione del compost di qualità per la “coltura biologica” che nessuna delle aziende vitivinicole o agricole riterrebbe mai di utilizzare per l’ncerta e indeterminata provenienza del materiale di scarto conferito. Si tratta di una mera giustificazione, non suffragata da alcuna analisi costi-benefici. Valga, in proposito, il richiamo alla determina Anac n. 876/17 con la quale si evidenziavano i rischi di un ulteriore danno ed aggravio dei costi derivanti dal trasporto in discarica del compost scadente, derivante da un processo dell’umido non correttamente differenziato; tale problema non può essere ignorato in territori a bassi livelli di raccolta differenziata.Questo rilievo è stato fatto proprio dai giudici amministrativi. Infatti in sentenza si legge: “E’ affetta da deficit istruttorio e motivazionale la parte del gravato decreto tendente a giustificare la realizzazione dell’impianto come risorsa di produzione del compost di qualità per la “coltura biologica”, avuto riguardo a quanto rappresentato alla determina Anac n. 876/17, con la quale si evidenziano “i rischi di un ulteriore danno ed aggravio dei costi derivanti dal trasporto in discarica di compost scadente, nonché alla circostanza – evidenziata nella relazione tecnica di parte – secondo la quale compost di qualità dovrebbe intendersi quello realizzato con trattamento aerobico, laddove l’impianto de quo sarà di tipo anaerobico”.

7) INADEGUATEZZA DEL PROGETTO

Irrealizzabile, poi, è l’allacciamento alla rete SNAM, ipotizzato nello studio preliminare e validato acriticamente dalla Commissione, per le seguenti ragioni:

a) rispetto all’allacciamento alla cabina presente nel Comune di Altavilla, non vi è stato il coinvolgimento dell’Ente interessato ed inoltre la linea passerebbe nei pressi del fiume Sabato, in violazione delle stesse previsioni urbanistiche vigenti;

b) rispetto all’allacciamento all’altro versante, la linea passerebbe per lo “stretto di Barba”, all’interno del “corridoio ecologico”;

c) rispetto all’ipotetico allacciamento alla condotta principale della SNAM, parimenti non solo non vi è stata alcuna valutazione sull’impatto ambientale, ma estromesso è stato anche il soggetto interessato in tutta la fase progettuale;

8)DELIBERA DEL CONSIGLIO D’AMBITO RIFIUTI DI AVELLINO N. 7 del 13-07-2020 . Questa delibera inserisce il biodigestore di Chianche nel piano d’Ambito provinciale grazie a una valutazione di tecnici definiti di “alto profilo”.

La Delibera in questione è stata impugnata dai Comuni di Altavilla Irpina e Petruro Irpino per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 97 Cost., 2, 3 e 7, l. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., d.lgs. n. 152/2006 ed allegato iv bis e s.m.i., dgrc n. 8/2012 – Piano Regionale rifiuti della Regione Campania e s.m.i.nonché per vizio del procedimento, violazione del principio della partecipazione ed eccesso di potere per presupposto erroneo, illogicità, perplessità, travisamento e sviamento.

Alcune di queste valutazioni tecniche sono messe in discussione dalla stessa sentenza 840/2021 che verrà ovviamente prodotta in giudizio.

CONCLUSIONI

Il Presidente dell’Ato Rifiuti Avellino, arch. Valentino Tropeano in spregio a quanto sancito dai giudici amministrativi nel mese di febbraio 2021 ha testualmente affermato: “Sulla scelta del sito per il biodigestore abbiamo fatto una delibera nel mese di luglio 2020, il ricorso al Tar presentato da alcuni Comuni chiama in causa il Comune di Chianche e la Regione Campania, non l’Ato Rifiuti e noi come Ente d’ambito non possiamo tornare indietro rispetto alle scelte fatte”. “Il Tribunale Amministrativo con la sentenza emessa ha evidenziato che la procedura non è stata eseguita correttamente, che l’impianto deve essere anaerobico e che vanno prodotti nuovamente i pareri di assoggettamento. In sintesi la sentenza indica il nuovo percorso da fare per il Comune di Chianche”. (NUOVA IRPINIA del 31.03.2021).

Per quanto espresso in premessa riteniamo che confermare nel Piano d’Ambito la localizzazione di un impianto inadeguato e non conforme alla legge ignorando, quindi, gli effetti “ultra partes” della sentenza 840 del 2021, come se l’atto annullato possa continuare ad esistere solo per l’ATO Rifiuti Avellino, addirittura riducendolo ad una mera questione procedurale, oltre a dimostrare uno scarso rispetto per le istituzioni, rischia inesorabilmente di non far chiudere il ciclo dei rifiuti in Irpinia, producendo una criticità politica e amministrativa anche con declinazioni di responsabilità soggettive, che di certo nei prossimi anni avrà evidenti ripercussioni civili, penali e contabili.

Per tali serie e inconfutabili ragioni facciamo appello al vostro libero e responsabile discernimento di rappresentanti delle istituzioni, e, quindi, delle nostre stesse comunità, perché nel necessario adempimento di definizione di un Piano provinciale integrato dei rifiuti ci possa essere spazio per una riconsiderazione della previsione di allocazione del secondo biodigestore nel comune di Chianche .

Sono state avanzate da più parti soluzioni alternative serie e vantaggiose sotto l’aspetto economico, logistico e ambientale che oggettivamente si presentano ben più compatibili con i parametri normativi regionali e il buon senso della diligenza pubblica.

Non siamo assolutamente di fronte a una irreversibilità che possa danneggiare la tempistica di realizzazione, considerato che i soli adempimenti richiesti dalla sentenza del TAR per l’assoggettamento alla Valutazaione Impatto Ambientale comporteranno tempi lunghi e laboriosi e dall’imprevedibile buon fine.

Siamo di fronte a una scelta politica, dirimente per il futuro di questa provincia e della sua stessa economia e in nome di questi interessi collettivi e non particolari che vi rappresentiamo, nel rispetto della vostra autonomia, tale istanza di riflessione.

Cui prodest Chianche ?

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