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Benevento, la C.F.A respinge il ricorso per la penalizzazione. Non resta che il giudizio in III grado

Benevento, la C.F.A respinge il ricorso per la penalizzazione. Non resta che il giudizio in III grado

10 Dicembre 2015 | by admin
Benevento, la C.F.A respinge il ricorso per la penalizzazione. Non resta che il giudizio in III grado
Sport
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La Corte Federale d’Appello ha respinto il ricorso del Benevento per il punto di penalizzazione in classifica inflitto, come noto, per la presentazione fuori dai termini della fideiussione per l’iscrizione all’attuale campionato. In realtà, la notizia era attesa per il 2016 anche se non coglie alla sprovvista l’esito al II grado di giudizio per il quale non si era molto ottimisti (clicca qui per rileggere la strategia di difesa della società), ma sarà necessario affrettare i tempi perché ora il club, difeso dall’avvocato Di Cintio, avrà 30 giorni per presentare ricorso al III ed ultimo grado di giudizio, quello del Collegio di Garanzia del CONI.

Di seguito il testo integrale del documento relativo al Benevento Calcio:

I COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Umberto Maiello, Avv. Carlo Porceddu, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario

1. RICORSO DEL BENEVENTO CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL SIG. ORESTE VIGORITO SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA D), PUNTO 8) DEL C.U. N. 239/A DEL 27 APRILE 2015 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI LEGA PRO 2015/2016 – nota n. 2619/31 pf15-16 SP/MS/blp del 19.9.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015)

2. RICORSO DEL SIG. VIGORITO ORESTE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA D), PUNTO 8) DEL C.U. N. 239/A DEL 27 APRILE 2015 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI LEGA PRO 2015/2016 DELLA SOCIETÀ BENEVENTO CALCIO – nota n. 2619/31 pf15-16 SP/MS/blp del 19.9.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015) La C.F.A., riuniti i ricorsi come sopra proposti dalla società Benevento Calcio S.p.A. di Benevento e dal sig. Vigorito Oreste, li respinge.

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