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Vittoria del CODACONS: Gli intermediari di viaggi sono obbligati a garantire all’utente la scelta tra voucher o rimborso in denaro per i viaggi annullati a causa dell’emergenza da Covid-19

Vittoria del CODACONS: Gli intermediari di viaggi sono obbligati a garantire all’utente la scelta tra voucher o rimborso in denaro per i viaggi annullati a causa dell’emergenza da Covid-19

14 Maggio 2020 | by redazione
Vittoria del CODACONS: Gli intermediari di viaggi sono obbligati a garantire all’utente la scelta tra voucher o rimborso in denaro per i viaggi annullati a causa dell’emergenza da Covid-19
Attualità
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Benevento| A seguito della cancellazione dei voli e dei pacchetti turistici in ottemperanza alle misure di contenimento del Covid-19, nel settore del turismo e dei trasporti sono state registrate molte pratiche scorrette e violazioni delle norme a tutela dei diritti dei consumatori per quanto riguarda il rimborso di viaggi. Nella prima fase dell’emergenza i tour operator, le agenzie viaggi, le compagnie aeree e di trasporti, in caso di annullamento di viaggi, hanno unicamente offerto all’utente – unicamente – l’emissione di voucher sostitutivi. Ma il comma 4 dell’art.41 del Codice del Turismo prevede che qualora si verifichino circostanze straordinarie e inevitabili, come nel caso della pandemia da Covid-19, il viaggiatore ha il diritto di recedere dal contratto SENZA corrispondere spese di recesso, con diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per l’acquisto dei titoli di viaggio o dei pacchetti turistici. Ebbene rispetto a tale ingiusto ultimatum nelle ultime settimane è cresciuto in maniera esponenziale il numero dei reclami dei consumatori che si sono visti negare i propri diritti in relazione a viaggi cancellati a causa del coronavirus. Il voucher, infatti, può essere un’opzione accettabile ma presenta diversi svantaggi in quanto non sempre il consumatore ha poi l’effettiva possibilità di usufruirne. Inoltre, il volo acquistato ad un prezzo vantaggioso potrebbe costare il doppio o il triplo nel momento in cui il consumatore è messo nelle possibilità di utilizzare il voucher. Oppure, ancora, l’hotel o il tour operator potrebbero fallire ecc. il Codacons (Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dell’Ambiente e la Tutela dei Diritti di utenti e Consumatori) ha quindi provveduto, inizialmente, ad aprire un apposito contenzioso contro gli operatori turistici presso l’Antitrust e, successivamente, a presentare un esposto alla Commissione dell’Unione Europea la quale si è espressa sulla vicenda accogliendo la richiesta dell’Associazione. La Commissione ha specificato come il sistema dei voucher da utilizzare entro un anno sia una violazione dei diritti dei consumatori riconosciuti dall’Unione Europea e sia in contrasto con la normativa comunitaria. Inoltre, la Commissione ha aperto una procedura d’infrazione contro dodici stati membri che hanno violato il diritto dei passeggeri al rimborso dopo la cancellazione di un viaggio o dei servizi di trasporto. Il Codacons è stata la prima associazione a dare rilievo al problema del rimborso dei viaggi in Italia e la Commissione europea, martedì 13 maggio, ha disposto la cancellazione della norma che obbliga gli utenti ad accettare i voucher come unica forma di ristoro, adeguando così le scelte del Governo italiano alla normativa comunitaria. PERETANTO COLORO I QUALI HANNO ANNULLATO VIAGGI, VACANZE HANNO DIRITTO A SCEGLIETRE TRA VOUCHER E RIMBORSO INTEGRALE DEL PREZZO PAGATO.

Codacons sez. prov.le Benevento

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